É stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ristori Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi, le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal Dpcm del 3 novembre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell’emergenza Covid. Il provvedimento interviene con ulteriori risorse destinate sia al ristoro delle attività economiche interessate che al supporto dei loro lavoratori.
In particolare, il decreto prevede:
per le zone rosse, indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, fino al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio;
per le zone arancioni e rosse una maggiorazione del 50% per gelaterie, bar, pasticcerie ed alberghi che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori arrivando al 200%;
per alcuni settori, nuovi ristori dal 50% al 200% a livello nazionale per via delle nuove restrizioni imposte dal Dpcm;
proroga del termine di versamento del secondo acconto per ulteriori soggetti, non ricompresi nel primo decreto ristori, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive;
anche per i settori colpiti nelle zone rosse, cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori;
anche per i settori colpiti nelle zone rosse, credito d’imposta cedibile al 60% per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre;
congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado;
bonus baby-sitting per le regioni in zona rossa.
- Rideterminazione ed estensione delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto istituito dal decreto Ristori,
- estensione del bonus affitti, rinvio al 30 aprile 2021 – per i soggetti ISA – del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di IRES e IRAP,
- proroga al 15 novembre 2020 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla CIG Covid, nonché sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per novembre e dicembre.
Sono alcune delle misure previste dal decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Previsto anche un bonus baby sitter e il congedo straordinario per le regioni rosse nelle quali sono sospese le attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
- Viene, inoltre, ridisegnata la mappa dell’Italia: il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede il passaggio di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria da zona gialla ad arancione.
Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori
L’art. 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori.
In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:
– ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
– gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone:
– attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.
Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).
Contributi per le attività con sede nei centri commerciali
Con il comma 4 dell’art. 1, il contributo previsto dal D.L n. 137/2020 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. A tal fine è istituito un fondo di 280 milioni di euro.
Nuovo contributo a fondo perduto
L’art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020. L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, rientrano ad esempio i seguenti codici Ateco:
– 47.19.10 – Grandi magazzini;
– 47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
– 47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
– 47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
– 47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
– 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
– 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;
– 96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure;
– 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing;
– 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
– 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona.
– Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
– l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
– per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
– l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.
Credito d’imposta affitto
L’articolo 4 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall’articolo 8 del decreto Ristori alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
Si ricorda che il decreto Ristori ha riproposto il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
Cancellazione della seconda rata IMU
L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO pertinenti, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.
Proroga versamenti
Con l’articolo 6 viene precisato che la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti per il mese di novembre
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti esercenti l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti relativi all’IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Novità per la Cig Covid
L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis).
Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020
Bonus baby sitter e congedo straordinario
Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, all’art. 13 viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.
Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
All’art. 15, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore:
– delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge, n. 266/1991;
– delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge n. 383/2000;
– delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.
Esonero contributivo
A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, l’art. 21 riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori).
TERMINE
La domanda dovrà essere presentata entro il 15/01/2021.