Il collegio Sindacale nella crisi d’impresa come organo di controllo

In caso di riduzione di capitale per perdite, l’organo amministrativo, e in caso di sua inerzia, il collegio sindacale devono convocare senza indugio un’assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Con il nuovo Codice della Crisi si dà rilevante importanza anche ai controlli societari e all’informazione contabile quali strumenti per la prevenzione della crisi.

Nelle società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde la sola società con il suo patrimonio, quindi diventa di fondamentale importanza a tutela dei terzi la pubblicità legale relativa al capitale sociale effettivamente versato ed esistente in base all’ultimo bilancio, da indicare negli atti e nella corrispondenza (art 2250 cc) nonché alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società che deve risultare con chiarezza dal bilancio (art. 2423 cc) da depositare insieme alle relazioni accompagnatorie e al verbale di approvazione presso il Registro delle Imprese.

In caso di riduzione di capitale per perdite, l’organo amministrativo, e in caso di sua inerzia, il collegio sindacale devono convocare senza indugio un’assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Un adeguato sistema di informativa contabile è uno dei pilastri sui quali poggia il sistema delle società di capitali, il bilancio – annuale, infrannuale o previsionale – è il documento fondamentale per valutare le condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa.

Basti pensare che gli indicatori patrimoniali, economici e finanziari desunti dai bilanci consuntivi o previsionali rappresentano i principali strumenti a disposizione della direzione aziendale e degli organi di controllo per valutare la sussistenza o meno della prospettiva della continuità aziendale. Le convenzioni contabili adottate dal legislatore italiano sono ispirate alla prudenza e conservazione del capitale. Affinché il bilancio possa essere utilizzato in modo prospettico (forward-looking) si è disposto l’inserimento di una relazione degli amministratori che avrà ad oggetto un’analisi della situazione della società e dell’andamento della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (art. 2428 cc).

Di particolare rilievo è l’obbligo di fornire gli indicatori di risultato cd. Finanziari (o più correttamente contabili) e, se del caso, quelli non “finanziari” pertinenti all’attività specifica della società. Tale previsione unitamente all’obbligo di redazione del rendiconto finanziario disposto dal Dlgs 139/2015, già richiesto peraltro dai principi contabili, ha reso l’informativa obbligatoria di bilancio uno strumento tecnicamente adeguato per la valutazione della società alla data del bilancio e del previsto andamento nei successivi dodici mesi.

In particolare, gli indicatori individuati ai fini della relazione sulla gestione sono i medesimi elaborati Cndc nel marzo 2004 nel documento “Il sistema delle informazioni aziendali alla luce di Basilea 2 e del nuovo diritto societario”. Questo perché i modelli di informativa hanno la medesima finalità, ovvero la comprensione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’impresa.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI

A tutela degli stakeholdersil legislatore ha previsto un articolato sistema di controlli che riguardano, da un lato l’osservanza delle norme di legge relative alla redazione del bilancio e quindi affabilità dell’informativa contabile in conformità ai principi contabili di riferimento, e dall’altro l’osservanza della legge e dello statuto. Ai fini della tutela dell’integrità del capitale assume particolare importanza la vigilanza sulla tempestiva attuazione dei provvedimenti obbligatori in caso di perdite significative, tali da pregiudicare la continuità aziendale. La funzione di controllo del bilancio rientrava originariamente tra i doveri del collegio sindacale previsti dall’art. 2403 cc, la cui formulazione iniziale imponeva a tale organo l’obbligo di “accertare  la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’ art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale”.

A seguito della riforma del diritto societario apportata con il Dlgs 17 gennaio 2003 fu introdotto l’istituto del controllo contabile di cui all’art. 2409-bis cc, sostituito dalla “revisione legale”, funzione distinta dalla vigilanza anche se esercitabile dal medesimo organo e cioè dal collegio sindacale se composto dai revisori iscritti nell’apposito registro, per le società non tenute alla stesura del bilancio consolidato. 

Il collegio sindacale incaricato della sola funzione di vigilanza conserva la responsabilità però di esprimere il consenso all’iscrizione in bilancio di:

  • Immobilizzazioni materiali 
  • Costi di impianto e ampliamento 
  • Costi di sviluppo aventi utilità pluriennale
  • Avviamento

e di sottoporre ai soci la relazione sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, nonché le osservazioni e le proposte sul bilancio,  acquisendo dapprima dai revisori le informazioni relative all’esito dei controlli da essi svolti. Il collegio sindacale (organo di controllo del sistema di governance tradizionale) e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti l’espletamento dei rispettivi compiti, garantendo così il corretto funzionamento del sistema dei controlli societari.

SISTEMA DI CONTROLLI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Prima dell’approvazione del Codice della crisi, al rigoroso sistema di controlli previsto dal legislatore sfuggivano numerose società a responsabilità limitata che non superavano due dei parametri previsti dall’art 2435 bis Cc e relativi a:

  • Ricavi – 8.8 milioni
  • Attivo – 4.4 milioni
  • Numero di dipendenti – 50 occupati in media durante l’esercizio.

La trasparenza dell’informazione contabile fornita dalle società che non superavano tali parametri dimensionali risultava poi notevolmente compromessa dalla carenza informativa del bilancio abbreviato, che può omettere il rendiconto finanziario e non essere accompagnato dalla relazione sulla gestione.  Dopo l’approvazione del Codice della crisiinvece, i controlli societari della società che per due esercizi consecutivi hanno superato anche uno solo dei seguenti parametri:

  • Ricavi – 2 milioni 
  • Attivo – 2 milioni
  • Numero di dipendenti – 10 occupati in media 

Cosi facendo la platea delle imprese soggette all’applicazione dei controlli societari diventa molto più ampia.

LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti (art 2397 cc). (il numero di componenti è stabilito dall’atto costitutivo). Se al collegio sindacale non è affidata la revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali e dei dottori commercialisti, degli avvocati, consulenti del lavoro ed esperti contabili, se non iscritti all’albo dei revisori.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE (ART. 2397)

I sindaci devono essere scelti fragli iscritti:

• nel registro dei revisori legali;
• nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
• nell’albo degli avvocati;
• nell’albo dei consulenti del lavoro;
• tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

Qualora il collegio sindacale abbia il compito di espletare la revisione legale tutti i membri dello stesso devono essere iscritti all’albo dei revisori legali.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci, quale soggetto di riferimento e di coordinamento dell’organo di controllo.

nelle Srl in caso di nomina del sindaco unico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le SpA (art 2477 cc) in quanto compatibili con la composizione dell’organo di controllo.

LA VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE 

  • Osservanza della legge e dello statuto:
    • sulla conformità degli atti e delle deliberazioni sociali, delle disposizioni dello statuto e osservanza sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari applicabili 
  • Principi di corretta amministrazione:
    • Corretto e informato processo decisionale e razionalità economica delle scelte di gestione
    • Assenza di operazioni estranee all’oggetto sociale, in conflitto di interesse, che compromettano il patrimonio e la continuità aziendale 
  • Adeguatezza, assetto organizzativo, amministrativo e contabile:
    • Conformità alle dimensioni della società e all’oggetto sociale 
    • identificazione delle linee di responsabilità
    • Documentazioni di direttive e procedure aziendali
  • Bilancio:
    • Rispetto delle norme procedurali su redazione, approvazione e pubblicazione
    • Consenso sull’iscrizione dei costi d’impianto, ampliamento, sviluppo e avviamento
    • Osservazioni e proposte
  • Gestione:
    • Andamento generale della gestione e prevedibile evoluzione
    • Operazioni gestionali di maggior rilievo 
    • Controllo delle operazioni in conflitto di interesse
  • Concreto funzionamento dell’organizzazione:
    • Effettiva conoscenza da parte degli addetti alle specifiche mansioni
    • Adeguata competenza del personale addetto a svolgere le funzioni assegnate
    • Efficacia del sistema interno di controllo interno.

L’ ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE

Le attività svolte dal collegio sindacale sono:

  • Attività:
    • ispezioni e controlli;
    • partecipazione a riunioni periodiche;
    • adunanze del CdA, assemblee sociali e riunioni del comitato esecutivo;
    • convocazione degli organi sociali;
    • denuncia al tribunale;
    • verbalizzazione delle attività.
  • Acquisizione informazioni.
  • Pareri, attestazioni e proposte:
    • Sul bilancio 
    • sul compenso degli amministratori con particolari cariche 
    • sui limiti di emissione dei prestiti obbligazionari
    • Sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni 
    • sul conferimento dell’incarico di revisione legale
  • Relazioni e osservazioni:
    • Sui risultati dell’esercizio sociale, sull’attività svolta e sul bilancio 
    • sulla situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione di capitale per perdite
    • Sul rendiconto finale degli amministratori se sussistono patrimonio destinati ad un unico affare
    • Sulla revoca dell’incarico di revisione legale 
    • Sulle gravi irregolarità denunciate dai soci

POTERI E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Tra i doveri che il collegio sindacale deve ottemperare, ci sono: la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; sul suo concreto funzionamento; e la verifica, ovvero, l’organo amministrativo valuti costantemente, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario, qual è il prevedibile andamento della gestione.

I POTERI di cui dispone il collegio sono:
atti di ispezione e di controllo;
convocazione degli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori;
indagine sui fatti censurabili denunciati dei soci;
denuncia al tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori.

CONCLUSIONI

In conclusione possiamo affermare che:

  • Il revisore non ha poteri né doveri di vigilanza né responsabilità solidale con gli amministratori, ma ha soltanto l’incarico di esprimere un giudizio corretto sull’attendibilità del bilancio annuale dopo aver acquisito ogni elemento probativo necessario a tale scopo.

Pertanto l’intervento del Codice della Crisi, avente natura di vigilanza, è estraneo alle funzioni del revisore legale.

  • Non vi è motivo di differenziare il sistema dei controlli delle SpA da quello delle Srl, poiché la necessità dei controlli, della vigilanza e revisione dipendono dai parametri dimensionali e non dai rapporti tra i soci
  • In assenza del collegio sindacale e quindi dell’attività di vigilanza l’assetto organizzativo societario non è adeguato 
  • La composizione di tale organo potrebbe essere stabilita in relazione alle dimensioni aziendali
  • In caso di crisi l’omessa nomina dell’organo di controllo produce responsabilità in capo ai restanti organi per inadeguatezza dell’assetto societario.

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