Tra i principi ispiratori del Codice Della Crisi e dell’Insolvenza (CCI) vi è quello di consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in fase precoce per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività. Fra i molti aspetti innovativi portati dal suddetto CCI risalta l’importanza dell’informazione contabile e dei controlli societari quali strumenti di prevenzione della crisi. Uno degli aspetti cui la dottrina ha assegnato particolare importanza, riguarda i comportamenti che gli amministratori sono tenuti ad osservare in contesti di crisi d’impresa definendo un quadro di doveri dell’organo amministrativo sia nella fase di manifestazione dei primi segni della crisi di impresa, sia in contesti di crisi conclamata.
ART 2086, comma 2 CC “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
PRIMA E DOPO IL CCI
Precedentemente alla modifica del Codice della Crisi, la norma più significativa veniva individuata nell’articolo 2394 cc sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali per la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. La conservazione dell’integrità del patrimonio sociale rappresenta un obbligo che gli amministratori hanno verso i soci, ancor prima che nei confronti dei creditori. In una situazione di normalità va data prevalenza all’interesse dei soci purché la decisione venga assunta nel rispetto del procedimento che ne garantisca la conformità a criteri di diligente e corretta amministrazione. Altrettanto non può dirsi quando ci si trova in una situazione di crisi in grado di compromettere la continuità aziendale e la capacità della società di far fronte alle obbligazioni. In tale contesto assume particolare rilevanza nelle scelte gestionali il dovere di protezione dell’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale, che impone agli amministratori di non assumere decisioni che aggravino la posizione dei creditori esponendoli al rischio della perdita del proprio credito.
Nella fase prodromica alla crisi, detta Twilight Zone, gli amministratori sono tenuti a bilanciare l’interesse di soci e creditori.
Mentre in fase di conclamata crisi viene prima la tutela dei creditori che dei soci, come rimarcato dall’art. 2486 cc (Poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento della società) e nell’art 217, comma 1 della legge fallimentare in tema di violazione dell’obbligo da parte degli amministratori di non aggravare il dissesto dell’impresa.
L’art 3. del CCI intitolato “Doveri del debitore” prevede:
- per l’imprenditore individuale: adozione di ogni misura diretta alla precoce rilevazione dello stato di crisi
- per l’imprenditore collettivo: adozione di specifici assetti organizzativi adeguati all’art 2086 cc
In tale prospettiva si integra poi l’intervento del Codice della Crisi con l’art 377 che stende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall’ art 2086 cc.
L’art. 3 del CCI estende l’obbligo di monitorare costantemente gli assetti indipendentemente da eventuali rischi di crisi.
Sul punto, è opportuno ricordare l’ampliamento dei doveri degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione ad opera dell’art. 14 del CCI che avranno il compito, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, di verificare che l’organo amministrativo:
- valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa,
- se sussiste l’equilibrio economico;
- qual è il prevedibile andamento della gestione.
anche al fine dell’obbligo di segnalazione dei fondati indizi della crisi e l’attivazione della procedura d’allerta.
Il modello non potrà prescindere dagli INDICATORI DELLA CRISI individuati dall’art 13 del CCI, elaborati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che richiedono un importante implementazione del modello organizzativo, amministrativo e contabile nonché un sistema di monitoraggio patrimoniale, economico e finanziario della società che consentiranno di individuare le condizioni per la continuità aziendale.