Il revisore esterno e la società di revisione

All’approssimarsi di una situazione di crisi o al rischio della perdita della continuità aziendale, il revisore è tenuto a: Eseguire continui monitoraggi dell’esistenza della continuità aziendale  Accertare il mantenimento prospettico della stessa per i sei mesi successivi mediante la sostenibilità dei debiti dell’impresa con flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare  verificare […]

All’approssimarsi di una situazione di crisi o al rischio della perdita della continuità aziendale, il revisore è tenuto a:

  • Eseguire continui monitoraggi dell’esistenza della continuità aziendale 
  • Accertare il mantenimento prospettico della stessa per i sei mesi successivi mediante la sostenibilità dei debiti dell’impresa con flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare 
  • verificare l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi.

A regime, sarà l’assemblea della società che approva il bilancio che abbia superati i limiti a provvedere alla nomina del revisore o dell’organo di controllo.

I COMPITI DEL REVISORE 

  1. Esprimere con apposita relazione con giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato 
  2. Illustrare i risultati della revisione legale svolta 
  3. Verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili.

A differenza del collegio sindacale obbligato alla verifica trimestrale, il revisore non ha obbligo di mantenere una periodicità stabilita, ma il controllo deve essere svolto in base all’esigenza della società.

NOMINA OBBLIGATORIA DEL REVISORE (ART. 2477 CC)

La società è obbligata ad adottare l’organo di controllo e/o del revisore se vengono superati i seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

  • Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti 
  • È tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • Se la società supera:
  • Ricavi delle vendite e prestazioni: 8.8 milioni (vecchia versione) – 2 milioni (nuova versione) 
  • Totale Attivo dello stato patrimoniale: 4.4 milioni (vecchia versione) – 2 milioni (nuova versione) 
  • Numero di dipendenti occupati in media nell’esercizio: 50 (vecchia versione) – 10 (nuova versione)

La relazione di revisione deve contenere le conclusioni del revisore circa l’appropriato utilizzo del presupposto utilizzo del presupposto della continuità aziendale e indicare eventuali incertezze relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

Il giudizio formulato nella relazione di revisione può essere:

  • Positivo senza rilievi: Qualora il bilancio sia redatto in conformità al quadro normativo in tutti gli aspetti 
  • Positivo con rilievi: Qualora il bilancio presenti più errori che però non minano l’attendibilità del bilancio nel suo complesso 
  • Negativo: Qualora il revisore rilevi uno o più errori che risultino significativi e che minano l’attendibilità del bilancio 
  • Impossibilità di esprimere un giudizio: Quando il revisore non sia stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio  

Il maggior rischio a cui è esposto il revisore è quello di emettere una relazione di revisione con un giudizio positivo su un bilancio che presenta errori significativi dovuti a frodi o errori contabili.

RIASSUMENDO I COMPITI DEL REVISORE SONO:

  1. Esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato 
  2. Illustrare i risultati della revisione legale svolta
  3. Verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili 
  4. Verificare il presupposto della continuità aziendale 

Prima del Codice della Crisi, il revisore doveva solo svolgere il controllo legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis cc.

Con il Codice della Crisi, verrà affidato loro il controllo dell’assetto societario per prevenire la crisi d’impresa e il monitoraggio della liquidità di cassa, almeno ogni 6 mesi, e dei parametri stabiliti dal Codice stesso.

Con l’art 13 del CCI vengono introdotti gli indicatori della crisi, identificati come quilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario che si possono rilevare tramite elaborazione di appositi quozienti che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno 6  mesi successivi (indicatore specifico DSCR: debt service coverage ratio = 1) e delle prospettiva della continuità aziendale.

Tra i quozienti significativi introdotti dal Codice della Crisi con l’art 24 comma 1 risultano anche indicatori di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, tramite l’individuazione nell’esistenza dei debiti:

  • per retribuzioni, scaduti da almeno 60 giorni
  • verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

RESPONSABILITA’ DEL REVISORE
I revisori rispondono in solido tra loro e gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi per danni derivanti dall’inadempienza ai loro doveri, nei limiti del contributivo effettivo al danno cagionato. (si intende che il danno deriva dalla violazione dei doveri professionali dei revisori e che il danno sofferto sia conseguenza diretta e immediata del comportamento negligente o doloso del revisore).
Se il danno è subito dai terzi la responsabilità risulta extracontrattuale.

Invece la responsabilità penale del revisore sopraggiunge in caso di:

  • falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
  • corruzione del revisore
  • impedito controllo 
  • compensi illegali 
  • illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata alla revisione.

LE DIMENSIONI DELL’IMPRESA IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI REVISIONE

L’applicazione dei principi di revisione deve essere proporzionata alla portata e complessità delle attività di impresa, poiché allo stato attuale ci sono degli aspetti insidiosi per quanto riguarda le piccole Srl.

Spesso nelle piccole Srl la contabilità e i connessi adempimenti, infatti, sono esternalizzati.

In questo caso il principio di revisione da applicare è l’ISA 402 che prende in considerazione sia il rapporto tra la società e lo studio professionale incaricato e sia l’organizzazione dello studio stesso e il contratto di consulenza stipulato dalle parti.

In questo caso l’attenzione del revisore sarà incentrata ancor di più sulla contabilità, richiedendo che sia aggiornata ed accompagnata dall’integrità degli amministratori e sugli indicatori della crisi previsti dall’art 13 del CCI da applicare a queste più piccole realtà.

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